Il RDC è un sostegno per famiglie in difficoltà che mira al reinserimento nel mondo
del lavoro e all’inclusione sociale. Il beneficio economico viene accreditato
mensilmente su una nuova carta prepagata, diversa da quelle rilasciate per altre
misure di sostegno, cosiddetta “CartaRdc”.
La Pensione di Cittadinanza invece, analogamente al RDC, è un sussidio economico rivolto alle famiglie di anziani in
difficoltà; la misura risulta più semplice in quanto non sono previsti
adempimenti legati al lavoro, ma è sufficiente la presentazione della domanda
per poter accedere al beneficio, avendone i requisiti. Le modalità di erogazione del
beneficio saranno definite in sede di conversione del decreto istitutivo.
ATTENZIONE: tutti i componenti del nucleo familiare e non solo il capofamiglia, devono avere età pari o superiore a 67 anni. Se si è già beneficiari
del Rdc, la pensione decorre dal mese successivo a quello del compimento del
67° anno del componente più giovane. In tal caso, la trasformazione da Rdc a Pdc
opera d’ufficio.
Possono presentare la domanda:
• Cittadini italiani e dell’Unione Europea
• Stranieri lungo soggiornanti (permesso di soggiorno a tempo
indeterminato)
• Stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno
permanente, familiari di un cittadino italiano o dell’Unione Europea
(es. la moglie giapponese di un italiano)
Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi
2 anni in modo continuativo.
Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti
disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi
dalla presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
Al momento della domanda bisogna solo aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE. Sarà l’Inps
ad associare l’ISEE alla domanda.
Il Rdc è una misura volta a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e, quindi,
dopo aver presentato domanda, si deve:
a) attendere la comunicazione dell’Inps di accoglimento o rigetto tramite
e-mail e/o sms ai recapiti indicati dal richiedente nel Modello di
domanda
b) in caso di accoglimento, attendere la successiva comunicazionedi Poste
in cui viene fissato l’appuntamento per recarsi all’ufficio postale a ritirare
la Carta Rdc ed il relativo Pin. La carta sarà intestata al richiedente e non
è possibile avere più carte
c) entro 30 giorni dalla mail o da sms di Inps che comunica l’accoglimento
della domanda, tutti i componenti il nucleo devono rendere la
Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)
l Reddito di cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti.
Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne italiano o dell’Unione Europea, oppure, suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. È, inoltre, necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Il nucleo familiare deve essere in possesso di:
Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:
Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. L’assegno non verrà invece erogato ai nuclei familiari che hanno fra i loro componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.