ISEE 2023

 

Importante: il giorno dell’appuntamento, la documentazione va fornita tutta in fotocopia. Non si ritirano documenti orginali. Se non si hanno le fotocopie, la pratica non verra’ fatta.

 

Dati anagrafici:

v  Fotocopia della carta d’identità e codice fiscale del richiedente;

v  Tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare (presenti nello stato di famiglia) e dei figli di età inferiore a 26 anni fiscalmente a carico e non conviventi;

v  Fotocopia del permesso/carta soggiorno per stranieri extra ue;

SE PRESENTI INVALIDI CIVILI: fotocopia dell’ultimo verbale di invalidità (solo se invalidità superiore al 67%);

IN CASO DI GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI portare copia sentenza di separazione o divorzio per assegno di mantenimento figli minori.

 

Situazione abitativa:

v  Se inquilini: fotocopia ultimo contratto di locazione registrato, con fotocopia della registrazione;

 

v  SE CASA ATC PORTARE LA FATTURA IN CUI RISULTANO I DATI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO (solitamente è la fattura di Aprile, ma controllare preventivamente che ci siano i dati);

 

v  Se proprietari: fotocopia visura catastale recente degli immobili posseduti in Italia e/o all’estero al 31/12/2021 di tutti i componenti del nucleo familiare e, se presente, importo del debito residuo mutuo al 31/12/2021

 

Situazione patrimoniale:

 

v  Fotocopia di saldo e giacenza media al 31/12/2021 di tutti i rapporti finanziari posseduti nel 2021 di tutti i componenti (posta/banca).

IMPORTANTE: anche per i C.C chiusi nel 2021 bisogna fornire saldo e giacenza media alla data di chiusura del conto.

Esempio: conti o libretti in banca/posta, polizze vita a riscatto (importo versato al 31/12/2021), titoli-azioni (controvalore al 31/12/2021), carte prepagate, postepay, paypal, ecc…)

 

v  Fotocopia del libretto circolazione di auto/moto POSSEDUTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE ISEE  (di tutti i componenti) con cilindrata pari o superiori a 500 cc. nonche’ barche, navi, aereomobili.

v   

Situazione reddituale:

 

v  730 2022 redditi 2021 (se stato fatto) di tutti i componenti del nucleo con reddito;

v  CU 2022 relativo all’anno d’imposta 2021 di tutti i componenti del nucleo con reddito (portare SOLO se NON ho fatto 730);

v  Canoni di locazione percepiti nel corso dell’anno 2021 (portare SOLO se NON ho fatto il 730 2022);

v  Importi relativi agli assegni percepiti o corrisposti nel 2021 destinati al coniuge e ai figli;

v  Certificazioni venditori porta a porta;

v  Certificazioni attestanti altri redditi percepiti nel 2021 (compresi dividendi e cedole, vincite, etc.)

v  Redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera;

v  Redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamente all’estero;

v  Redditi esenti/non imponibili NON erogati dall’INPS (es. borse di studio studenti universitari, rendite Inail, compensi per attività sportive dilettantistiche, lavori socialmente utili, voucher lavori occasionali, etc.) se non erogati in ragione della disabilità;

v  Contributi ricevuti da Enti (es. assegno unico provinciale APAPI, bonus alimentare, contributo integrativo sul canone di locazione, voucher scuola etc.);

 

v  PER I DIPENDENTI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: autocertificazione attestante l’importo degli assegni al nucleo familiare rilevati dalle buste paga anno 2021.

 

v  PER I LAVORATORI AUTONOMI: MODELLO UNICO 2022 redditi 2021 e VALORE PATRIMONIO NETTO.

 

 

VARIE TIPOLOGIE DI ISEE:

 

ISEE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI

 

·         Data della prima richiesta di ricovero per prestazioni socio-sanitarie residenziali;

·         Atti di donazione effettuati dal beneficiario della prestazione;

·         Numero protocollo attestazione ISEE dei figli non conviventi nel nucleo del beneficiario della prestazione.

 

Se i figli non conviventi vogliono presentare le loro dichiarazioni unitamente a quella del genitore, devono produrre tutta la documentazione (anagrafica, reddituale e patrimoniale necessaria come da lista). Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte da ogni figlio.

 

 

ISEE PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

 

·         Numero protocollo attestazione ISEE dei genitori NON CONVIVENTI e NON CONIUGATI DELLO STUDENTE qualora non sia previsto il versamento dell’assegno di mantenimento dei figli

 

Se i genitori non conviventi vogliono produrre le loro dichiarazioni unitamente a quella del figlio studente, devono presentare tutta la documentazione (anagrafica, reddituale e patrimoniale come da lista).

 

Se il genitore non convivente risulta coniugato e/o ha altri figli, oltre allo studente, la dichiarazione deve essere sottoscritta direttamente dal genitore.

 

 

ISEE PRESTAZIONI A MINORENNI

 

·         Numero protocollo attestazione ISEE dei genitori NON CONVIVENTI e NON CONIUGATI DEL MINORE qualora non sia previsto il versamento dell’assegno di mantenimento dei figli

 

Attenzione:

 

·         Se i genitori non conviventi vogliono produrre le loro dichiarazioni unitamente a quella del figlio minorenne devono presentare tutta la documentazione (anagrafica, reddituale e patrimoniale come da lista).

 

·         Se il genitore non convivente risulta coniugato e/o ha altri figli oltre al minore la dichiarazione deve essere sottoscritta direttamente dal genitore.

 

·         Per figlio/i minorenne/i con genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre, salvo casi particolari, prendere in considerazione la condizione e l’eventuale situazione reddituale e patrimoniale del genitore non coniugato e non convivente. Nell’eventualità che ciò non fosse possibile l’indicatore ISEE per prestazioni per minori rilasciato dall’INPS non risulta essere idoneo, per poter richiedere l’accesso a prestazioni agevolate, in quanto privo dei dati rilevanti ai fini ISEE di entrambi i genitori, ne consegue che se ne sconsiglia l’utilizzo al fine di evitare possibili contestazioni da parte degli Enti erogatori di beni/servizi

 

 

 

ISEE CORRENTE

 

Per accedere all’ISEE Corrente deve essersi verificata:

 

v  una variazione dell’attività di lavoro autonomo o dipendente (o di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti IRPEF),
una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%;

v  una diminuzione del patrimonio mobiliare – immobiliare del nucelo familiare (cioè conti correnti, case ecc) di oltre il 20%, tra quanto posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente e quanto indicato nell’isee ordinario (2 anni prima).

 

Documentazione da fornire:

 

v  l’ISEE ordinario (IMPORTANTE che sia stato fatto da noi, altrimenti non possiamo procedere con il corrente);

v  certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa (lettera di licenziamento, chiusura partita IVA ecc.) o la variazione del trattamento (comunicazione con data e tipo di variazione)

v  indicazione di quanto percepito nei 12 mesi precedenti alla presentazione dell’isee corrente (buste paga, certificazione lavoro autonomo) compresi i trattamenti assistenziali previdenziali e indennitari a qualunque titolo, percepiti da amministrazioni pubbliche, incluse le carte di debito assistenziali (es: Bonus percepiti, Reddito di cittadinanza, Assegni Familiari etc);

v  per la perdita del patrimonio (mobiliare e immobiliare) occorre produrre al documentazione del patrimonio riferita al 31 dicembre dell’anno precedente, per i conti correnti deve essere comunicato saldo e giacenza media.

 

 

  •  
  •  

Se sei in possesso di tutti i documenti richiesti, prenota subito un appuntamento! Puoi chiamare direttamente in ufficio oppure prenotare direttamente da qui

 

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e’ la dichiarazione necessaria per calcolare l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). La DSU serve per accedere alle prestazioni sociali agevolate: asilo nido, mensa scolastica, sussidi assistenziali, diritto allo studio universitario, prestazioni socio-sanitarie ed altro ancora. Il nuovo ISEE accoglie informazioni sul nucleo familiare nel “Modello Base” (MB), e su tutti i suoi componenti nei “Fogli Componente” (FC). Nella maggior parte dei casi e’ sufficiente compilare il modello MINI, costituito dalla prima parte del Modello Base (MB.1) e dalla prima parte del Foglio componente (FC.1). In alcune situazioni particolari il modello MINI non e’ sufficiente, pertanto si rende necessaria la dichiarazione di informazioni aggiuntive. 

Il modello MINI non puo’ essere presentato quando ricorre una delle situazioni seguenti:

  • richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario;

  • presenza nel nucleo di persone con disabilita’ e/o non autosufficienti;

  • presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, ma conviventi;

  • esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.

In tali casi deve essere compilata la DSU nella sua versione estesa. 

La DSU e’ valida dalla data di presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo. 

 

Modelli da utilizzare in funzione della prestazione da richiedere 

1. DSU MINI: consente di calcolare l’ISEE Ordinario valevole per la generalita’ delle prestazioni sociali agevolate. 
2. DSU cd. «Integrale»: va compilata se ricorrono alcune situazioni familiari (es. disabilita’, genitori non coniugati e non conviventi tra loro) o per l’accesso ad alcune prestazioni (es. diritto allo studio universitario, socio-sanitarie). 
3. DSU ISEE Corrente: va compilata per richiedere l’ISEE Corrente in caso di variazione della situazione lavorativa di uno o piu’ componenti. 

 

Lo studente universitario 

Lo studente universitario e’ autonomo quando si trova in entrambe le seguenti condizioni: 

a) e’ residente fuori dall’unita’ abitativa della famiglia di origine da almeno due anni dalla data di iscrizione per la prima volta al corso di studi, in alloggio non di proprieta’ di un suo membro;
b) presenta adeguata capacita’ di reddito.

Se manca una o entrambe le condizioni lo studente e’ attratto nel nucleo familiare dei propri genitori senza il proprio coniuge e i figli qualora esistenti. Nel caso in cui i genitori dello studente non autonomo appartengano a nuclei familiari distinti e’ necessario individuare il genitore di riferimento nel cui nucleo lo studente sara’ attratto secondo le regole ordinarie. Restano valide le regole di inclusione, nel nucleo di riferimento, del genitore non convivente e non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il beneficiario come figlio. 

 

ISEE Ordinario o Standard e’ valevole per la generalita’ delle prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente, compresi i servizi di pubblica utilita’ a condizioni agevolate (ad esempio bonus elettrico). 

 

ISEE Universita’ serve per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. 

 

ISEE Sociosanitario serve per l’accesso alle prestazioni socio-sanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilita’ e/o non autosufficienti, e’ possibile scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello ordinario (solo beneficiario, coniuge e figli). Nel caso di persona con disabilita’ maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto e’ composto dalla sola persona con disabilita’. 

 

ISEE Sociosanitario – Residenze Tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali – RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalita’ alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio). Ferma restando la facolta’ di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello ordinario, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. Tale previsione consente di differenziare la condizione economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura. NOVITA’: La revisione piu’ significativa apportata alla normativa ISEE riguarda l’accoglimento delle sentenze del TAR del Lazio in merito al disconoscimento di alcuni trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari riconosciuti a titolo compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilita’. Si ricorda come il decreto di riforma aveva riservato una particolare attenzione ai componenti il nucleo con disabilita’ o non autosufficienti che si traduceva nel riconoscimento di “detrazioni di spese e di applicazioni di franchigie che andavano ad incidere sulla determinazione dell’indicatore della situazione reddituale del nucleo di appartenenza. Per effetto delle novita’ introdotte con l’articolo 2 sexies del D.L. n. 42 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016 n. 89, in sostituzione delle spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale, sia sostenute direttamente sia acquisiti presso enti fornitori, della retta per l’ospitalita’ alberghiera, nonché delle franchigie previste per la disabilita’ viene applicata una maggiorazione dello 0,5 del parametro della scala di equivalenza. 

 

ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario. Se il genitore non convivente a sua volta non e’ coniugato o non ha figli con persona diversa dall’altro genitore, in sede di calcolo dell’ISEE si deve tenere conto anche della condizione economica di tale genitore che e’ aggregato al nucleo del figlio beneficiario (salvo i casi di esclusione). Ma anche quando l’altro genitore e’ coniugato o ha figli con persona diversa puo’ essere necessario tenere conto della sua situazione economica attraverso il calcolo della componente aggiuntiva (ad esempio, se non c’e’ un provvedimento dell’autorita’ giudiziaria che preveda il versamento di alimenti per il mantenimento del figlio). 

Condividi questa informazione!